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Il Decreto rilancio che il Parlamento ha convertito in legge il mese scorso, contiene, all’art.28, la conferma del bonus affitto 2020 per commercianti, negozianti e titolari di realtà produttive, che prevede per tutti coloro che ne hanno i requisiti un credito di imposta del 60%, il quale si dimezza al 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda.

Si tratta di una misura molto attesa da tutti i commercianti e gli imprenditori che hanno visto nel periodo di lockdown, attuato a causa del Covid-19, il blocco o la riduzione delle loro attività e che anche adesso vedono drasticamente ridotti i loro fatturati. Presentando domanda, i beneficiari del bonus possono cosi’ recuperare una parte delle loro perdite sottoforma di credito di imposta sui canoni di locazione già versati. Per ora il bonus riguarda le mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 con estensione fino a giugno per le strutture alberghiere turistiche o ricettive. L’incentivo riguarda anche le spese condominiali, qualora però siano conglobate nel canone di locazione.

“Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro”, spiega l’Agenzia delle Entrate, “ spetta un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo”. L’Agenzia precisa poi che non sono inclusi tra i soggetti che possono fruire del credito “coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi”.

Gli immobili commerciali compresi nel bonus sono quelli iscritti nella categoria catastale C/1 (adibiti per uso commerciale, artigiano, agricolo o artistico, ma non abitativo) e il codice tributo è il 6920 denominato ‘Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda’, che si trova nella sezione ‘Erario’, all’interno della colonna ‘importi a credito compensati’. Il campo ‘anno di riferimento’, invece, è da compilare con il valore dell’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta.

Per quanto riguarda i requisiti necessari per ottenere il bonus, l’Agenzia delle Entrate spiega che la misura è rivolta a imprenditori individuali, società in nome collettivo o società in accomandita semplice che a causa del lockdown “hanno subito perdite e diminuzioni del fatturato (o corrispettivo) pari ad almeno il 50% rispetto al medesimo periodo di riferimento del 2019 (senza superare la soglia di 5 milioni di euro di fatturato nel 2019, soglia che è stata rimossa per le attività ricettive con una successiva circolare)”, e che  inoltre, “potranno richiedere il bonus anche i titolari di partita Iva che hanno dato il via a un’attività nel 2019 anche se non riescono ad accertare le effettive perdite subite. Per questi ultimi non esiste un tetto massimo di ricavi”. 

La possibilità dell’invio delle domande per accedere al bonus è già aperta. I documenti da presentare in fase di inoltro della domanda sono il contratto d’affitto, la dichiarazione dei redditi ed eventualmente un confronto tra i bilanci trimestrali del 2019 rispetto a quelli trimestrali del 2020. Quest’ultima documentazione non è necessaria per le partite Iva.

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  • Assistenza per ricontrattualizzare gli attuali contratti di locazione in essere e adattare i canoni a nuovi parametri economici anche per periodi limitati nel tempo;
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